Fondo Nazionale Sviluppo

Patrimonio della Repubblica Italiana


Relazioni Finanziarie

Nuovo paragrafo

RELAZIONI FINANZIARIE

  Bilancio di esercizio 2022

Bilancio di esercizio 2022


Pubblicato il bilancio di esercizio 2022

Il documento è stato predisposto tenendo conto delle linee guida

programmatiche condivise con il Governo e la Corte dei Conti


(Informazioni generali sul Fondo Sviluppo)



Il Fondo è gestito dall'organo esecutivo dell'Ente (Gestore) nell'interesse comune dei partecipanti nelle modalità previste dalla delibera istitutiva e dalle linee guida programmatiche dell'Ente, nonché nel rispetto delle linee guida e di indirizzo di finanza pubblica dello Stato Italiano, della Banca d'Italia, della Consob e del Regolamento.


Il Regolamento, notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob in data 01/10/2019, è stato approvato dall'organo amministrativo che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni.


La partecipazione al Fondo è riservata ad investitori qualificati così come definiti all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, e si realizza tramite conferimento ai sensi dell'Art. 6 dello statuto dell'Ente di cui all'Art. 1 del Regolamento ovvero l'acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.


Il taglio minimo di sottoscrizione è fissato in cento quote del valore nominale di mille euro cadauna. La sottoscrizione delle quote si effettua attraverso la compilazione della domanda di sottoscrizione redatta su apposito modulo ed indirizzata all'Ente direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento.


L'Ente impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 c.c. - i soggetti incaricati del collocamento a trasmetterle le domande di sottoscrizione e i mezzi di pagamento relativi alle spese di sottoscrizione di cui all'Art. 7 entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Nella domanda sono indicati, tra l'altro, le generalità del sottoscrittore, l'importo che si intende versare, le istruzioni per l'eventuale consegna dei certificati rappresentativi delle quote sottoscritte.


Le quote non possono essere collocate, rimborsate o rivendute da parte di chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del TUF, a soggetti diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.


Il valore unitario della quota in Euro sarà calcolato con cadenza semestrale dall'Ente dividendo il valore complessivo netto del Fondo - calcolato in Euro che viene utilizzato quale unità monetaria di riferimento sulla base dei criteri di valutazione delle attività del Fondo stabiliti dalla Banca d'Italia - per il numero delle quote emesse e verrà pubblicato con cadenza semestrale sul sito istituzionale dell'Ente http://www.fondonazionalesviluppo.it nonché sui seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera", "Il Sole 24 Ore" e "La Repubblica", qualora le quote del fondo vengano negoziate nei mercati regolamentati.

 

Il valore del fondo al 31 dicembre 2022 è pari ad € 49.860.986.465


Il valore della quota in base all'ultima rilevazione ai sensi dell'art. 8 Regolamento è pari ad € 997,22


AVVISO: Con provvedimento prot. 161/23 EP è stata disposta la revisione straordinaria del bilancio 2022 congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui procedimento è stato avviato per la parte attuativa di competenza dell'ente in occasione dell'insediamento del Commissario Straordinario nel gennaio 2024.


Cliccando sul pulsante sotto è scaricabile la nuova versione pubblicata del Regolamento in vigore dal 1 aprile 2023


Regolamento Fondo Sviluppo

Strumenti di finanza pubblica: i Buoni Lavoro emessi dall'ente


Emissione di 100 milioni di euro sotto forma di centomila Buoni Lavoro da mille euro cadauno destinati al finanziamento dello sviluppo industriale ed occupazionale del paese, pagabili nelle modalità previste dal regolamento in vigore dal 01/01/2023.


Ogni buono, del valore nominale di mille euro, è fruibile dal portatore, in veste di committente/datore di lavoro, in conto pagamento corrispettivo dovuto ogni 500 ore convenzionali di prestazioni complessivamente rese dalla forza lavoro gestita.


I certificati sono depositati presso la tesoreria dell’ente in regime di gestione accentrata dematerializzata. L’emissione derivata avviene a fronte dell’apporto dei crediti subordinati conferiti dall’ emittente primario nel Fondo Sviluppo, e sono valevoli come strumento di pagamento delle prestazioni lavorative rese dall’emittente primario, ai sensi del protocollo d’intesa siglato il 20 dicembre 2010 e integrato dal protocollo del 7 dicembre 2018 siglato con le RR.SS.


I "Buoni Lavoro" costituiscono strumenti finanziari derivati ed emessi nel novero della disciplina di cui all'art. 100 D. Lgs. n° 58/98 e all'art. 34-ter Regolamento Consob n° 11971/99, sono rappresentativi di credito di cassa per il pagamento delle prestazioni lavorative prestate e/o gestite dai soggetti delegati in favore delle imprese beneficiarie degli interventi e degli stanziamenti del fondo. Le misure devono stimolare l'incremento della produzione e del PIL, tendere alla creazione di nuovi posti di lavoro e la salvaguardia di quelli esistenti nelle situazioni di crisi dichiarate o paventate dettate dall'incertezza degli scenari globali attuali.


Qualsiasi modifica od occorrenza riguardante la conferente emittente nel corso del periodo di cui all'articolo 10 del Regolamento di emissione notificato alla Banca d’Italia il 30 agosto 2012, tale da modificare significativamente o pregiudicare il valore dei buoni medesimi, verrà tempestivamente comunicata alla conferitaria, impegnandosi a diffondere la notizia ai cessionari o alla pubblicazione nel caso di emissione derivata diffusa tra il pubblico ai sensi degli art. 32 e 114 D. Lgs. n° 58/98.


Con atto bilaterale (Delibera 98/21 EP - Protocollo fiscale 01201901741937) siglato il 29-12-2021 la validità dei Buoni Lavoro emessi è stata fissata sino alla scadenza del 31 dicembre 2050.


Salvo diverse disposizioni di legge, le comunicazioni ufficiali relative ai presenti titoli sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.



Analisi impatto sui conti pubblici Regolamento Buoni Lavoro
Share by: